Il giudice non può sopperire a Equitalia

MILANO 15-09-2011 SEDE E LOGO EQUITALIA NELLA FOTO: LOGO EQUITALIA FOTO GREGO/INFOPHOTO

La Commissione Tributaria non può ordinare all’Agenzia delle Entrate o a Equitalia di produrre nel corso del processo dei documenti in giudizio.

A tali conclusioni è giunta la Corte di Cassazione che, con una recente sentenza, ha chiarito come non spetti ai giudici tributari sopperire all’inerzia del concessionario ordinandogli la produzione in giudizio delle cartelle di pagamento e delle relate di notifica al solo scopo di dar torto al contribuente (Corte di Cassazione sentenza n.25465/15, Presidente Dott. Aurelio CAPPABIANCA, depositata in cancelleria il 18 dicembre 2015).

Nel caso di specie, infatti, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli aveva ordinato ad Equitalia di depositare dei documenti che quest’ultima per inerzia non aveva prodotto e che avrebbe portato a una sconfitta certa della causa.

Grazie al deposito di tali atti, invece, i giudici condannavano il contribuente. Tale operato, secondo la Suprema Corte, si pone in contrasto con i principi del giusto processo poiché «a seguito dell’abrogazione dell’art.7 comma 3, del D.Lgs. 31 Dicembre 1992 n.546, al giudice di appello non è infatti più consentito ordinare il deposito dei documenti … non potendo il giudice sopperire con la propria iniziativa officiosa all’inerzia delle parti. In tema di contenzioso tributario, del resto, ancora sotto la vigenza dell’art.7 comma 3 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992 n.546, questa Corte aveva rilevato come il potere istruttorio officioso riservato alle commissione tributarie incontrava il limite di non dover sopperire al mancato assolvimento, ad opera della parte, del relativo onere probatorio».

Alla luce di ciò, pertanto, la Corte di Cassazione dopo aver ribadito tali principi ha ritenuto di poter decidere anche nel merito, provvedendo ad annullare gli atti esattoriali in considerazione del fatto che Equitalia non aveva correttamente prodotto nei precedenti gradi né la cartella né la relata, provvedendo anche a condannare il Fisco alle spese di lite.

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